dna cervello coscienza consapevolezza educazione
dna cervello coscienza consapevolezza educazione
International Society of Neuropsychophysiology "Dal DNA il cervello, dal cervello la coscienza"
International Society of Neuropsychophysiology"Dal DNA il cervello, dal cervello la coscienza" 

 

 

 

 

 

UNA TEORIA NEUROPSICOFISIOLOGICA

            PER L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA

 di

 

Michele Trimarchi

 

 

 

 

                    La storia del diritto è sempre andata di pari passo con la storia dell’interpretazione giuridica. (1)

                    I legislatori hanno ripetutamente tentato di vietare commenti e interpretazioni delle leggi per descriverne la semplice applicazione letterale, ma tutti questi tentativi sono falliti, giacché l’ordine stesso di rispettare una legge, nella sua espressione letterale, è in realtà un criterio
interpretativo in senso restrittivo.(2)

 

 

 

 

                      Le moderne dottrine europee dell’interpretazione prendono le mosse dalle due grandi scuole di giurisprudenza dell’inizio del secolo XIX: la scuola dell’esegesi e la scuola storica. (3)

                    Entrambe consideravano il diritto come una realtà precostituita all’interpretazione: questa aveva il compito di recuperare il vero senso di tale realtà. Per i giuristi della scuola dell’esegesi la realtà precostituita era il codice, mentre per quelli della scuola storica era il sistema coerente e completo della reale disciplina di tutti i rapporti giuridici.(4)

 

 

 

 

                  “Nella seconda metà del nostro secolo il problema dell’interpretazione giuridica, intesa come metodologia costante della conoscenza e dell’applicazione del diritto, acquista una rilevanza particolare giacché, a differenza delle epoche precedenti, l’interpretazione, che è stata sempre praticata e discussa, acquista un senso riflessivo più profondo e pone il problema di sé stessa come interpretazione dell’interpretazione.” (5)

 

 

 

 

                     In questo contesto nasce a Torino la Scuola analitica italiana ad opera di Norberto Bobbio. Studiosi quali Scarpelli, Gavazzi, Losano, Conte, Tarello, Guastini, fra gli altri, condividono con Bobbio l’amore per la chiarezza ed il rigore, cura della forma linguistica e profondo interesse per le discipline linguistiche e logiche. (6)

                    Tale Scuola riprende i temi caratteristici della filosofia analitica che, nata come teoria della scienza, muove dall’esigenza del rigore, dell’ordine e della precisione nell’indagine ed intende soddisfarla mediante l’analisi e la chiarificazione dei procedimenti scientifici.

 

 

 

 

                      In senso specifico il termine si usa per indicare un movimento di pensiero che si è sviluppato soprattutto in Inghilterra agli inizi del secolo, applicandosi prevalentemente all’analisi del linguaggio.

 

 

 

 

                     La filosofia giuridica di indirizzo analitico si caratterizza per l’impiego sistematico degli strumenti propri dell’analisi del linguaggio, strumenti che sono stati largamente utilizzati ma raramente teorizzati.

 

 

 

 

                     Una delle direzioni in cui gli studi metodologico-giuridici hanno trovato più ampi e fecondi sviluppi è senza dubbio quella della teoria analitica del diritto.
                    L’unico possibile oggetto dell’analisi filosofica è il diritto positivo, il che differenzia la teoria analitica contemporanea dalla filosofia del diritto classica.

 

 

 

 

                    Dall’analisi metodologica delle varie correnti di pensiero all’interno della teoria analitica dell’interpretazione giuridica, non sembra emergere un’ipotesi scientifica in grado di elaborare strumenti ermeneutici per rendere esplicita e completa l’interpretazione giuridica.

 

 

 

 

                   Le ipotesi formulate dagli esponenti della teoria analitica altro non sono, a nostro modesto parere, che frammenti di un cerchio destinato prima o poi, con l’apporto di altri studiosi, a chiudersi.

                   Il rigore metodologico riconosciuto dagli autori quale strumento imprescindibile per l’analisi del linguaggio, è conditio sine qua non dell’interpretazione giuridica, perché ovvio che lo stesso rigore adottato dal legislatore nel codificare una legge o una norma giuridica è richiesto nella decodifica, ossia nel processo di interpretazione del linguaggio giuridico.

 

 

 

 

                    E’ importante sottolineare, a questo proposito, che “i linguaggi sono realtà sociali dotate di vita propria.

                   Non si risolvono semplicemente in tecniche per combinare i simboli.

                   La loro struttura non può essere dunque scissa dalla funzione a cui assolvono e dall’orizzonte culturale in cui operano i loro utenti (…)

                  Questa notazione pragmatica spiega, fra l’altro, anche il diverso
impatto della precisione del rigore nel linguaggio scientifico e in quello giuridico.

                  Gli scienziati hanno interesse a formulare leggi sempre più generali
  coerenti, ad aumentare la reciproca comprensione e ad eliminare rapidamente le teorie falsificate.

 

 

 

 

                   I giuristi, invece, sono più portati ad adattare le disposizioni ai contesti specifici; tendono a conservare la disposizione in attesa del lento ricambio legislativo; si muovono in condizioni conflittuali ossia in situazioni in cui le parti non hanno interesse a dare la medesima interpretazione del testi legali”. (7)

 

 

 

 

                 Dobbiamo considerare che oltre all’analisi grammaticale, sintattica, semantica e pragmatica, (8) operata dal cervello, esiste un’analisi ben più profonda che consiste nella valutazione sostanziale dei termini utilizzati nella costruzione del linguaggio, laddove per “sostanza” si intende la “realtà concreta espressa in astratto dalla costruzione logico-razionale del legislatore”.

               Non possiamo prescindere dall’etimo che unisce l’astratto al concreto, in quanto il fine dei segni intende la “realtà concreta espressa in astratto dalla costruzione logico-razionale del legislatore”.

 

 

 

 

                  Se diamo per scontato che il linguaggio è un prodotto umano, non possiamo prescindere dall’etimo che unisce l’astratto al concreto, in quanto il fine dei segni, delle parole, delle frasi o dei simboli è di inserire il dinamismo della realtà in cui l’uomo vive in un “archivio delle esperienze umane all’interno dell’evoluzione politica” cui l’intera umanità può accedere ed usufruirne in tempi e luoghi diversi per una migliore organizzazione sociale.

                   Bobbio ritiene che l’interpretazione sia creazione come ogni attività spirituale che non ripete mai meccanicamente un atto precedente ed è un’attività che non va oltre il sistema, contribuendo a raffigurarlo come un organismo che cresce e si sviluppa per forza interiore.

                    Con tali affermazioni, che condividiamo pienamente, Bobbio non ci aiuta, però, a delineare una teoria analitica scientificamente efficace ad agire creativamente nell’interpretazione della norma, poiché ripropone in primo luogo l’assunto tipico della teoria analitica secondo il quale la definizione di un termine non è ricerca di essenze ma formulazione delle regole che presiedono all’uso del termine stesso.

 

 

 

 

                        La teoria analitica e l’interpretazione creativa sembrerebbero, quindi, elementi apparentemente contrastanti se non percepissimo durante l’analisi globale del linguaggio l’anima pregnante immessa dal legislatore nei codici linguistici: le convenzioni a nulla servirebbero, infatti, se nel processo interpretativo non si configurasse, nella mente umana, il corrispettivo sostanziale attribuito al segno.

 

 

 

 

                      “L’interpretazione giuridica non è dunque un’applicazione meccanica di un comando, ma è un’attività creativa nel senso proprio del termine; si direbbe meglio che essa è un’operazione demiurgica, la quale trae da un insieme di circostanze e condizioni compresenti in un rapporto contestuale, il risultato di una struttura che stabilisce tra le parti una relazione circolare di coerenza finalizzata al suo impiego pratico”. (9)

 

 

 

 

               L’interpretazione creativa, dunque, è “fisiologica” al dinamismo del sistema in quanto ben si confà all’opera della mente che traduce dei segni e dei simboli in funzione dinamica e spaziale, calando l’enunciato sulla realtà fisica che, a sua volta, è dinamica e spaziale.

                  Quindi la teoria analitica è fondamentale per lo studio dell’aspetto formale del linguaggio, mentre la fase interpretativa è prodotta esclusivamente dai processi fisiologici del cervello i quali traducono, nella fase percettiva, la tecnica dei simboli e dei segni nei loro significati sostanziali (realtà concreta), integrandoli in una visione globale dell’enunciato. (10)

 

 

 

 

                      La fase interpretativa, quindi, si configura come l’atto conclusivo di un’azione analitica che, attraverso la ricostruzione sostanziale effettuata dal cervello umano, identifica, condizione e trasforma il dinamismo della realtà.

 

 

 

 

                  “E’ la pratica sociale, in quanto consta di fatti e di comportamenti, di attese e di atteggiamenti interpretativi, a conferire un significato giuridico alle regole e alle manifestazioni esteriori.

                   Ciò che il diritto concretamente è, dipende dalle modalità ermeneutiche della sua comprensione-accettazione.

 

 

 


                     Interpretare è una possibilità ed una necessità immanente alla stessa condizione umana.

                   Ogni volta che ci proponiamo di comprendere gli altri, interpretiamo.

                  Ciò che caratterizza l’esercizio interpretativo in tutte le sue espressioni, è la sua natura trasformativa.

 

 

 

 

                   La profondità dell’esperienza vissuta dall’atto interpretativo contiene in sé il piano semantico della decifrazione dei diversi livelli di significato del senso, e il piano della riflessione, che, muovendo dalla necessità di ricondurre il linguaggio all’esistenza, pone in collegamento la comprensione dei segni e l’autocomprensione vitale dell’interprete.” (11)

 

 

 

 

                   Tentiamo a questo punto di impostare metodologicamente una teoria funzionale all’interpretazione giuridica, avvalendoci dell’apporto di altre discipline scientifiche ed integrandone i risultati. (12)

 

 

 

 

                   Premesso che la formulazione di una legge nasce dalla necessità di compiere azioni idonee a condizionare o regolare il dinamismo della realtà, mossa da imperativi biologici e sociali, e considerando inoltre che gli strumenti propri della comunicazione sono le informazioni, ne consegue che l’esigenza di precisare con il massimo rigore scientifico le caratteristiche ed il fine dell’informazione stessa.

                   Vediamo così che all’autorità competente sintetizza in un messaggio un progetto che, nella sua realizzazione pratica, è destinato ad indirizzare, trasformare ed allo stesso tempo limitare il dinamismo dello spazio fisico regolato da leggi Fisiche dalle quali il legislatore non dovrebbe prescindere.

 

 

 

 

                   Ogni informazione “informando trasforma” e ciò è dovuto alla plasticità neuronale (13) del cervello umano poiché le leggi, come tutti sappiamo, sono indirizzate all’uomo ed alla sua evoluzione biologica e sociale: ogni informazione modifica, infatti, lo stato bio-psicologico dell’individuo.

 

 

 

 

                     Disponiamo, quindi, nella comunicazione giuridica, di tre elementi fondamentali con caratteristiche ben precise:

 

1)     Il Legislatore;

 

2)     L’informazione;

 

3)      Il destinatario dell’informazione.





                Abbiamo detto che la realtà sociale è prodotta da imperativi fisici e biologici e viene regolata, organizzata e indirizzata da imperativi giuridici.

                Se i secondi sono in conflitto con i primi aumenta il caos attraverso la conflittualità del sistema rendendo disfunzionale al sistema stesso il fine della legge. (14)

 

 

 

 

               Per quanto concerne le informazioni giuridiche abbiamo una serie di segni e simboli convenzionali, tecnicamente riconosciuti ed accettati dal sistema politico.

               Dato per certo che le convenzioni servono, tra l’altro a dare validità al significato che viene attribuito ai simboli, non è accettabile l’equivoco sui significati stabiliti.

                  Se ci fosse, ad esempio, equivocità nel linguaggio informatico, non si potrebbe procedere all’elaborazione corretta dei programmi e l’informatica stessa non sarebbe utilizzabile nell’ambito giuridico. (15)

 

 

 

 

              Il terzo elemento preso in esame è il destinatario dell’informazione giuridica che, in uno stato di diritto, è anche lo stesso Legislatore.

               Il destinatario rappresenta la verifica della validità della legge poiché, interpretandola, trasforma il proprio comportamento secondo gli enunciati della legge stessa.

 

 

 

 

                “La fisiologia delle funzioni superiori del cervello umano pone in evidenza che l’informazione-sotto forma di norma giuridica, regola di comportamento o di qualsiasi altro genere- diventa attiva (nei suoi contenuti formali e sostanziali) solo quando viene memorizzata dalla corteccia cerebrale dell’individuo”. (16)

 

 

 

 

Premesso ciò, sintetizziamo come segue il tentativo di una nuova impostazione della teoria analitica dell’interpretazione giuridica:

 

1)  Identificazione dell’etimo, funzionale al rapporto tra le convenzioni dei simboli e dei segni
    accettate, e ricostruzione fisiologica della realtà che ha consentito la codificazione del segno, del simbolo o della parola;

 

2) Analisi delle connessioni tra i segni (simboli e parole) secondo le regole grammaticali, sintattiche e semantiche;

 

3)  Ricostruzione filologica del processo analitico delle connessioni tra le varie informazioni;

 

4)  Sintesi interpretativa, operata dal cervello umano, che fisiologicamente si realizza in tre fasi:

 

     a) Interpretazione formale e astratta dell’enunciato (prodotta dall’emisfero sinistro del cervello)



     b) interpretazione sostanziale, originale e creativa dell'enunciato (prodotta dall'emisfero destro);

 

     c) Interpretazione fisiologica dell’enunciato in cui la fase “a” e la fase “b” vengono integrate
        dal sinergismo interemisferico della percezione, per ricondurre l’aspetto formale in quello sostanziale, 
operando così un’interpretazione creativa dell’enunciato. (17)



 

                Questa ipotesi, suffregata da una vasta letteratura nel campo delle scienze neuropsicofisiologiche, integra le varie correnti di pensiero all'interno della teoria analitica italiana dell'interpretazione giuridica.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

(1) Frosini V., 1980, Ordinamento Giuridico, in
    “Enciclopedia del Diritto”, pp. 639-654, vol. XXX, Milano, Giuffrè

 

(2)  Frosini V., 1989, Lezioni di teoria
    dell’interpretazione giuridica, pp. 9-10, Roma, Bulzoni

 

(3) AA.VV., Lessico universale italiano, 1971,
vol.VII, p. 703

 

(4) Tarello G., 1980, L’interpretazione della
legge, pp. 33-34, Milano, Giuffrè

 

(5) Frosini V., 1991, L’insegnamento
    dell’informatica giuridica, pp. 20-21, Roma, Liguori

 

(6) Scarpelli U., 1985, Contributo alla semantica del linguaggio normativo, a cura di A.          Pintore, Milano, Giuffrè

 

(7)  Luzzati C., 1990, La vaghezza delle norme,
     Un’analisi del linguaggio giuridico, p. 152, Milano, Cisalpino

 

(8) Scarpelli U., 1953, Filosofia analitica e giurisprudenza, p. 49 ss., Milano, Istituto                Editoriale Cisalpino

 

(9)  Frosini V., 1989, Lezioni di teoria
    dell’interpretazione giuridica, pp. 18-19, Roma, Bulzoni

 

(10) Trimarchi M., 1992, Fisica dell’informazione-Scuola di specializzazione in                         psicoterapia ad orientamento neuropsicofisiologico (in corso di stampa)

 

(11)  Zaccaria G., 1990, L’arte dell’interpretazione, XXI, Padova, Cedam

 

(12) Von Bertalanffy L., 1983, Teoria generale dei sistemi, p. 13 ss., Milano, Mondadori

 

(13) Andreoli V., 1992, La norma e la scelta, p. 75, Biblioteca dell’EST

 

(14) Trimarchi M., Papeschi L. L., 1991, La sovranità della dignità umana nella gestione e       nella risoluzione dei conflitti, in “Il cervello e l’Integrazione delle Scienze”, n. 18, p.         23, Roma, Edizioni A.D.E.C.E.U.

 

(15)  Frosini V., 1988, Informatica, Diritto e Società, p. 28, Milano, Giuffrè

 

(16) Trimarchi M., 1992, Fisiologia di uno Stato democratico : comparazione tra diritto           positivo e realtà concreta, in Il Mondo Giudiziario,n. 26, pp. 1-2, giugno 1992

 

(17) Trimarchi M., Papeschi L. L., Teoria neuropsicofisiologica della percezione nei                 processi di lateralizzazione, presentata al V Congresso della I.O.P., Budapest, in             “IlCervello e l’Integrazione delle Scienze”, n. 16, p. 18, Roma, Edizioni A.D.E.C.E.U.